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“Documento Sanitario personale” D.Lgs.101/2020 e smi con “Cartella sanitaria di rischio” ex D.Lgs 81/08 e smi – Per lavoratori esposti di categoria B.
RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SORVEGLIANZA MEDICA DEI LAVORATORI ESPOSTI ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI E AD ALTRI FATTORI DI RISCHIO
Le vigenti norme in materia di protezione sanitaria dei lavoratori radioesposti sono riportate nel decreto 101/2020.
La protezione dalle esposizioni ad altri fattori di rischio a cui possono essere esposti gli stessi lavoratori è regolamentata dal D.Lgs. 81/2008, modificato dal D.Lgs. 106/2010. Per gli aspetti di radioprotezione negli impieghi medici, la sorveglianza sanitaria dei pazienti e la formazione dei professionalmente addetti è prevista dal D.Lgs. 101/2020.
Per il medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori le specifiche attribuzioni operative risultano riportate nei seguenti provvedimenti:
– D.Lgs. 101/2020
Titolo XI ‘Esposizione dei lavoratori’: Artt. 100-140. In particolare art. 140, Documento sanitario personale e comma 4 art. 2, per le norme più generali di tutela lavorativa.
Definizione: medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti: comma 1 p.to 6, art. 7.
Allegato XXIIl:
– al punto 8.1, relativo al Documento sanitario personale, è riportata la validità del documento sanitario personale anche per i casi di esposizione contemporanea a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio. Per questi specifici fattori di rischio i giudizi di idoneità lavorativa, preventivi e periodici, compilati dal medico di radioprotezione, qualora nominato anche medico competente della stessa azienda (paragrafo 10 DOSP – Modello C) sono registrati ed allegati nel documento sanitario personale del lavoratore.
– D.Lgs. 81/2008 modificato dal D.Lgs. 106/2010
Il comma 3 dell’articolo 180 demanda ‘unicamente’ alle disposizioni speciali in materia ovvero al decreto 101/2020 la protezione dei lavoratori per i pericoli dalle radiazioni ionizzanti. Lo stesso decreto 101, in considerazione della possibilità di svolgimento di attività con radioesposizione, con altri impegni lavorativi comportanti differenti fattori di rischio, aveva previsto (c. 4, art. 2), per tutte le attività disciplinate, l’obbligo di adeguarsi alle prescrizioni, in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, già previste dal decreto 31/09 sm.
L’articolo 30 dedicato ad un innovativo modello di organizzazione e gestione aziendale integrata, riveste, per il medico addetto alla sorveglianza, particolare importanza per alcune specifiche disposizioni normative. Tra gli obblighi previsti dal modello di gestione adottato è indicato il rispetto delle prescrizioni relative alle attività di sorveglianza sanitaria, anche attraverso l’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per le esposizioni lavorative ad altri fattori di rischio, differenti dalle radiazioni ionizzanti.
L’articolo 18, comma 2 dello stesso decreto richiede tra l’altro, che il Datore di Lavoro fornisca al Medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi. Pertanto dal combinato disposto dei Decreti D.Lgs. 101 (art. 135, comma 2), (All. XXIIl), 81/08 e 106/1O (art. 81, comma 2) è necessario che il Medico addetto alla sorveglianza sanitaria della radioprotezione disponga, tramite il datore di lavoro o gli organi di gestione, dei complessivi dati occupazionali e sanitari dei lavoratori, onde procedere alla loro valutazione, ai fini della tutela lavorativa La conoscenza di tali fattori può essere ad esempio importante per la formulazione di eventuali prescrizioni.
I commi da 2 a 5 dell’articolo 162 stabiliscono criteri organizzativi per la formazione continua in materia di radioprotezione del personale che opera in ambiti professionali direttamente connessi con la radioesposizione medica.