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Sorveglianza Fisica della Protezione Art. 125 D.Lgs. 101/20 – Registro delle Valutazioni di cui all’Art. 132 comma 1 lett. a) b) c) D.Lgs n. 101/20.
Tenuto ai sensi dell’Art. 132 comma 6 e conforme all’Allegato XXIII – Comma 4 – 5 del D.Lgs. 101/20.
Art. 125 – Sorveglianza fisica D.Lgs. 101/20.
Sorveglianza fisica della Protezione (direttiva 59/2013/EURATOM,articolo 32, 1 comma, lettera d) , 34, 39; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 75).
1. La sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e degli individui della popolazione è effettuata quando le attività svolte comportano la classificazione degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate o sorvegliate, ovvero comportano la classificazione degli addetti come lavoratori esposti.
2. I datori di lavoro esercenti le attività disciplinate dal presente decreto assicurano la sorveglianza fisica, effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto di cui all’articolo 133, comma 9, sulla base delle indicazioni della relazione di cui all’articolo 109, comma 2, e, successivamente, di quella di cui all’articolo 131, comma 1.
Art. 132 – Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 42, 43; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 81).
1. L’esperto di radioprotezione provvede, per conto del datore di lavoro, a istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione:
a) la relazione di cui all’articolo 109, comma 2 e all’articolo 131, comma 1, relativa all’esame preventivo dei progetti e delle eventuali modifiche, nonché le valutazioni di cui all’articolo 130, comma 1, lettera b) , numero 1), e comma 9;
b) le valutazioni di cui all’articolo 130, comma 1, lettera c) , nonché i verbali di controllo di cui al medesimo articolo 130, comma 1, lettera b) , numeri 3) e 4);
c) i verbali dei controlli di cui all’articolo 130, comma 1, lettera b) , numero 2), e dei provvedimenti di intervento da lui prescritti, nonché copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive.
Art. 132 – Tenuta della documentazione
6. L’allegato XXIII stabilisce le modalità di tenuta della documentazione e i modelli della stessa. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’istituzione e la conservazione in formato elettronico del registro di cui al punto 4 dell’allegato XXIII.
ALLEGATO XXIII
4. Registro
4.1. La documentazione di cui all’art. 132, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, con esclusione dei documenti di cui al punto 5.3, è costituita da un registro con fogli legati e numerati progressivamente, intestato al datore di lavoro e recante l’indicazione della sede legale e della sede di lavoro.
4.2. La documentazione di cui agli articoli 109, comma 2, e 131, comma 1, può essere costituita da relazioni tecniche datate, con pagine numerate progressivamente, i cui estremi sono riportati su registro di protocollo tenuto a cura del datore di lavoro.
4.3. Il registro di cui al punto 4.1 può essere suddiviso in più sezioni staccate, in riferimento alle diverse installazioni facenti parte dello stesso complesso produttivo o agli argomenti di cui al punto 5; la prima pagina reca le indicazioni inerenti alle installazioni ed agli argomenti cui il registro si riferisce.
5. Contenuti del registro
5.1. Il registro di cui al punto 4 deve contenere:
a) la planimetria o una descrizione dei luoghi ed ambienti in cui vengono esercitate attività comportanti rischi da radiazioni ionizzanti, con l’indicazione della classificazione delle zone;
b) l’elencazione, aggiornata in caso di variazioni, delle sorgenti sigillate e delle macchine radiogene in uso o detenute, con specificazione, per ciascuna di esse, della natura e delle caratteristiche fondamentali;
c) l’annotazione, per le sorgenti non sigillate, dell’attività massima detenibile dei radionuclidi e di quella impiegabile annualmente ai sensi dell’art. 50 del presente decreto;
d) le modalità di valutazione delle dosi individuali per lavoratori con particolare riferimento ai criteri e alle modalità di valutazione utilizzate in caso di impiego di DPI e, nei casi applicabili, alla verifica della dose efficace impegnata, e le modalità di valutazione della dose efficace assorbita dall’individuo individuo rappresentativo, a partire dai dati di sorveglianza fisica di cui all’art. 130 del presente decreto legislativo;
e) copia delle relazioni di cui agli articoli 109, comma 2, e 131, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del presente decreto, qualora l’esperto di radioprotezione non si avvalga della facoltà di cui al punto 4.2;
f) gli esiti della sorveglianza ambientale di cui all’art. 130, comma 1, lettera c) del presente decreto;
g) gli esiti delle verifiche di cui all’art. 130, comma 1, lettera b), nn. 2), 3), 4) e 5) del presente decreto.
h) gli estremi di riferimento degli atti autorizzativi rilasciati ai sensi del presente decreto;
i) l’annotazione dell’esito della prima verifica di sorveglianza fisica di cui all’articolo 130, comma 1, lettera b), n. 2 del presente decreto, con riferimento al relativo benestare di cui al comma 1, lettera b), n. 1), dello stesso articolo 130.