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Contenente gli estremi della documentazione di cui agli artt. 109 comma 2 e 131 comma 1 del D.Lgs. 101/20: Relazioni Tecniche di Radioprotezione che costituiscono il Documento di Valutazione del Rischio di cui all’art. 28 comma2 del D.Lgs n. 81/08.
Relativamente al RISCHIO DI RADIAZIONI IONIZZANTI.
Art. 109 comma 2 – Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti
- Prima dell’inizio delle pratiche disciplinate dal presente decreto, il datore di lavoro acquisisce e sottoscrive una relazione redatta e firmata dall’esperto di radioprotezione contenente:
- a) la descrizione della natura e la valutazione dell’entità dell’esposizione anche al fine della classificazione di radioprotezione dei lavoratori nonché la valutazione dell’impatto radiologico sugli individui della popolazione a seguito dell’esercizio della pratica;
- b) le indicazioni di radioprotezione incluse quelle necessarie a ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte le condizioni di lavoro e degli individui della popolazione conformemente al principio di ottimizzazione.
Art. 131 comma 1 – Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti
- In base alle valutazioni relative all’entità del rischio, l’esperto di radioprotezione indica, con apposita relazione scritta, trasmessa anche per via telematica al datore di lavoro:
- a) l’individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
- b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi devono svolgere;
- c) la frequenza delle valutazioni di cui all’articolo 130, che deve essere almeno annuale;
- d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l’adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui all’articolo 125, dei lavoratori esposti e della popolazione;
- e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera c) .
Tenuto a cura del datore di lavoro ai sensi dell’All. XXIII par. 4.2 D.Lgs. 101/20
- Registro
4.2. La documentazione di cui agli articoli 109, comma 2, e 131, comma 1, può essere costituita da relazioni tecniche datate, con pagine numerate progressivamente, i cui estremi sono riportati su registro di protocollo tenuto a cura del datore di lavoro.